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D.Lvo 19/12/2002 n. 297a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato." b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle seguenti: "Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445." c) al comma 6, la parola: "inferiori" č sostituita dalla seguente: "fino" d) il comma 7 č soppresso. 2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilitā allo svolgimento dell'attivitā lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti. Note all'art. 3: -Il testo dell'art. 2 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente Decreto, č il seguente: "Art. 2 (Stato di disoccupazione). 1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivitā lavorativa precedentemente svolta, nonchč l'immediata disponibilitā allo svolgimento di attivitā lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente Decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. 3. Le regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione č effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalitā a) sulla base delle comunicazioni di cui al successivo art. 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato. 5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione č comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonchč in quelli di cui al comma 1, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. 7. (comma soppresso).". - Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. - Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo n. 181 del 2000, si veda l'art. 1 del presente Decreto. Art. 4. 1. L'articolo 3 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, č sostituito dal seguente: "Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalitā definite ed offrendo almeno i seguenti interventi a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: 1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; 2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.". Art. 5. 1. L'articolo 4 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, č sostituito dal seguente: "Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivitā lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.". Note all'art. 5: -Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196), č il seguente: 3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivitā di lavori socialmente utili ovvero nelle attivitā formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno č erogato dall'I.N.P.S. previa certificazione delle presenze secondo le modalitā fissate dall'I.N.P.S. a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennitā di mobilitā. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non pių di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.". - Il testo della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997. Art. 6. 1. Dopo l'articolo 4 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, č inserito il seguente: "Art. 4-bis (Modalitā di assunzione e adempimenti successivi). 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonchč quelle previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonchč la comunicazione di cui al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. 4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale č ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. 5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale č ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro a) proroga del termine inizialmente fissato b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. 6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. 7. Al fine di assicurare l'unitarietā e l'omogeneitā del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonchč le modalitā di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle po- 8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltā di cui all'articolo 5, primo comma, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata Legge n. 12 del 1979.". 2. All'articolo 9-bis del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 č sostituito dal seguente: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale č ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.". |
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